25 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Credito IRPEF: le prime indicazioni dell’Agenzie delle Entrate

L’Agenzia con tempi strettissimi, dettati dall’eccezionalità del provvedimento, che già dal periodo di paga di maggio 2014 prevede l’erogazione del credito, ha emanato la circolare 8/E di commento all’importante novità fiscale.

Regole per la spettanza del credito

Per la fruizione del credito irpef devono sussistere in capo al beneficiario tre presupposti (contemporaneamente):

  • tipologia del reddito: il soggetto deve percepire uno dei redditi indicati dalla norma, tra cui compaiono i redditi da lavoro dipendente e i principali redditi assimiliati, con esclusione dei redditi da pensione (si veda elencazione in calce);
  • sussistenza di un debito di imposta: il lavoratore deve avere un’imposta lorda maggiore della detrazione sulla produzione del reddito, di cui al comma 1 dell’art. 13 del TUIR. Sul punto specifica l’Agenzia che il dipendente potrebbe avere l’imposta azzerata da altri tipi di detrazione, l’importante è che l’azzeramento non derivi dall’applicazione della detrazione da produzione del reddito;
  • Reddito: il reddito del lavoratore per l’anno 2014 deve essere inferiore a euro 26.000,00 (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale).

Per quanto sopra risultano esclusi i contribuenti:

  • il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis (vedi elencazione dei redditi in calce);
  • che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;
  • che sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

Come riconoscere il credito

Per l’anno 2014, il credito è pari a 640, se il reddito non è superiore a euro 24.000, mentre in caso di reddito superiore a euro 24.000 e fino a 26.000 euro, il credito è da riproporzionare al reddito del dipendente.

In questo ultimo caso, al fine delle determinazione dell’ammontare spettante, si dovrà rapportare il credito, utilizzando il coefficiente che risulta dal rapporto tra 26.000 diminuito del reddito diviso 2.000.

Esempio un dipendente, con rapporto di lavoro nell’intero anno 2014, con un reddito complessivo di euro 25.350, avrà un coefficiente pari a:

[(26.000-25.350)/2.000]= 0,3250

Applicando il coefficiente al credito massimo spettante di euro 640, si ottiene
Credito spettante = 640*0,3250 = 208,00

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare in commento, il datore di lavoro riconosce il credito in maniera automatica, in base al reddito previsionale dell’anno 2014, tenendo conto anche di dati fiscali di cui il sostituto di imposta potrebbe entrare in possesso, per esempio per effetto di una richiesta di conguaglio unico.

La spettanza del credito è annuale, legata all’intero anno 2014, infatti il comma 2 dell’art 1 del Decreto in esame, stabilisce che “il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per effetto di ciò il contribuente che ha iniziato, ad esempio, un rapporto di lavoro il primo febbraio 2014, si vedrà l’importo del credito rapportato al periodo di lavoro. Viene confermato dall’Agenzia delle Entrate, come da noi anticipato nel nostro primo approfondimento del 25 aprile scorso, che il riproporzionamento al periodo di lavoro deve essere fatto in base al numero di giorni di lavoro nell’anno.

Vediamo un esempio: lavoratore che inizia il rapporto il 1° febbraio 2014, e che si prevede durerà almeno fino al 31 dicembre 2014, con un reddito complessivo pari a euro 22.000, la detrazione spettante su base annuale sarà frutto del seguente calcolo:

Credito teoricamente spettante: 640,00 Giorni durata rapporto di lavoro: 334 (dal 01/02/2014 al 31/12/2014)

Credito spettante: 640/365X334= 585,64

Credito riconosciuto mensilmente a partire da maggio 2014 = 73,21 (585,64/8)
Come ovvio un analogo metodo dovrà essere utilizzato in caso di rapporti che si concludano nell’anno 2014.

Da quando riconoscere il credito da parte del sostituto

Il sostituto di imposta dovrà riconoscere il credito dalle retribuzione del mese di maggio 2014. Il riconoscimento avverrà, nella maggior parte dei casi, suddividendo per 8 il credito spettante, e che non sarà necessaria alcuna richiesta da parte degli aventi diritto, infatti viene stabilito che il sostituto di imposta applica automaticamente il beneficio.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che il decreto è entrato in vigore il 25 aprile scorso, e quindi i tempi per l’effettuazione delle operazioni sulle retribuzioni di maggio 2014 potrebbero non essere sufficienti, il sostituto di imposta riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno 2014. Ad avviso di chi scrive, in questo ultimo caso, il sostituto di imposta suddividerà il credito in 7 quote anziché 8.

Contribuenti senza sostituto di imposta

Viene confermato dall’Agenzia, che i contribuenti che abbiano diritto al credito ma hanno un datore di lavoro che non è sostituto di imposta, come per esempio il datore di lavoro domestico, potranno chiedere il credito in sede di dichiarazione. Anche i lavoratori che non avessero riconosciuto il credito da parte del sostituto di imposta, potranno richiederlo in sede di dichiarazione

Redditi che danno luogo alla spettanza dell’agevolazione

Oltre che i percettori di reddito da lavoro dipendente, sono destinatari del credito anche i percettori di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50 del TUIR, in particolare:

  • lettera a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • lettera b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • lettera c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  • lettera c-bis) le somme e i valori in genere, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro […]
  • lettera d) le remunerazioni dei sacerdoti, […] nonchè le congrue e i supplementi di congrua […]
  • lettera h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
  • lettera l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

In Primo Piano

Continua a leggere

Decreto Irpef: le operazioni del sostituto di imposta

Con l'introduzione del nuovo credito per i redditi fino a 26.000 euro, i datori di lavoro si ritrovano a gestire un nuovo adempimento, che li vedrà  impegnanti sia sul fronte degli adempimenti fiscali, ma anche da quello degli adempimenti previdenziali, vediamo di seguito come.

Decreto Irpef: a chi spetta il credito e quanto

Il 24 aprile 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 24/04/2014, n. 66 che contiene le attese novità in materia di IRPEF. L'art. 1 del Decreto introduce il bonus di 80 euro che è stato più volte annunciato dal Presidente Renzi.