La Corte di Cassazione con la sentenza 7167/2019 ha affermato che, quando alla base di un licenziamento illegittimo vi è una motivazione insussistente, la disposizione da applicare è quella della reintegra di cui all’art. 18, comma 4 della Legge 300/1970.
Nella sentenza in questione, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non ha facoltà di scelta tra l’ipotesi di cui sopra (accompagnata da un’indennità risarcitoria per un massimo di 12 mensilità) e l’indennizzo compreso, invece, tra le 12 e le 14 mensilità. Quest’ultima fattispecie si applica, infatti, solo nei casi di licenziamento illegittimo motivato da giustificato motivo oggettivo.
Fonte: Corte di Cassazione