24 Aprile 2024

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Corte di Cassazione: licenziamento e reintegra

Corte di Cassazione: licenziamento e reintegra. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14500 del 2019 si è occupata dell’annullamento del licenziamento con conseguente reintegra sul posto di lavoro quando i fatti, posti alla base del licenziamento, non integrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.

Alla luce di quanto riportato nella sentenza in commento, il giudice di merito deve innanzitutto verificare la sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo secondo le indicazioni che la legge fornisce in merito (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 30985/2017).

Nel caso in cui il giudice escluda la presenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, lo stesso è tenuto a svolgere un ulteriore esame circa la sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dal comma 4 dell’art. 18 per accedere alla tutela reintegratoria.

Il giudice deve, poi, avere a riguardo anche le previsioni contenute nei contratti collettivi che si occupano delle sanzioni disciplinari e della loro graduazione. In merito la Corte ha sottolineato che le suddette disposizioni, pur dovendo essere prese in considerazione, non sono vincolanti per il giudice di merito essendo la giusta causa e il giustificato motivo delle nozioni prima di tutto legali. In ogni caso, precisa la Corte, la graduazione delle sanzioni disciplinari contenuta nella contrattazione collettiva deve rappresentare uno dei parametri di riferimento per il giudice di merito.

Sentenza n. 14500 del 2019

Si riporta di seguito un estratto della sentenza in commento:

il giudice di merito deve accertare se sussistono o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge. Nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve svolgere una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle due condizioni previste dal comma 4 dell’art. 18 per accedere alla tutela reintegratoria: insussistenza del fatto contestato ovvero fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.

Corte di Cassazione: licenziamento e reintegra

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Fonte: Corte di Cassazione

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