Con la sentenza n. 27948 del 23 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia da parte del lavoratore di prestare la propria attività durante le festività infrasettimanali non può comportare la perdita del diritto al trattamento economico.
La Suprema Corte ha bocciato il ricorso del datore di lavoro affermando che “ritenere che il trattamento non spetti in ipotesi in cui il lavoratore semplicemente rifiuti di prestare, come suo diritto, la sua opera durante le festività previste dalla legge non è operazione consentita, né desumibile dalla norma”.
Difatti, facendo riferimento alla L.260/49, nonché ad alcune disposizioni del contratto collettivo applicato dall’impresa in questione, la Corte ha sottolineato che l’attività lavorativa durante le festività rappresenta una possibilità e non costituisce un obbligo che scatta per particolari esigenze aziendali.
Fonte: Corte di Cassazione