Con sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che è da considerarsi legittimo il licenziamento del dipendente adibito a mansioni inferiori che si assenta dal servizio subito dopo aver inviato una diffida al datore.
Difatti, la Suprema Corte ha sottolineato che il rifiuto di svolgere la prestazione può essere giustificato solo se l’inadempimento dell’imprenditore è totale. Ove, pertanto, l’imprenditore assolva a tutti gli altri propri obblighi quali il pagamento della retribuzione, la copertura previdenziale e assicurativa e l’assicurazione del posto di lavoro, non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo 1460 del codice civile.
Fonte: Corte di Cassazione