Con la sentenza n. 24015 del 12 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore che, nonostante fosse beneficiario della legge 104 per l’assistenza di un familiare affetto da grave handicap, veniva comunque trasferito, senza il suo consenso, in una sede lavorativa poco distante rispetto a quella precedente. Al rifiuto del dipendente di prendere servizio quest’ultimo veniva appunto licenziato.
La Suprema Corte ha richiamato l’articolo 33 comma 5 della legge 104/1992, in cui viene stabilito il divieto di trasferimento senza consenso di un lavoratore che fornisce assistenza ad un disabile. Nella sentenza si sottolinea che tale disposizione si muove in linea con l’orientamento della Costituzione italiana (articolo 3) e della Carta di Nizza. Difatti, al capo 3 del suddetto documento si riconosce il diritto dei disabili “di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità”.
Fonte: Corte di Cassazione