19 Aprile 2024

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Contratti di solidarietà – incremento del 10%: le istruzioni per la composizione del flusso Uniemens

L’Inps, con il messaggio n. 5100 del 31 luglio 2015, ha fornito le istruzioni operative per la composizione del flusso UniEmens delle aziende destinatarie di contratti di solidarietà.

Nello specifico, l’Istituto ricorda che il trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2015.

Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in oggetto, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi riferiti all’anno 2015 secondo le indicazioni fornite dall’Inps, di seguito riportate:

  • per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) si conferma la prassi in uso (codice G603);
  • per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2015, valorizzeranno nell’elemento < DenunciaIndividuale > < CausaleCongCIGS > il codice di nuova istituzione “G707” e nell’Elemento < ImportoCongCIGS > l’importo posto a conguaglio;
  • per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2015, e non conguagliata valorizzeranno nell’elemento < DenunciaIndividuale > < CausaleCongCIGS > il codice di nuova istituzione “G708” e nell’Elemento < ImportoCongCIGS > l’importo posto a conguaglio;
  • per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2015, dovranno valorizzare, nell’elemento < DenunciaIndividuale > < CausaleCongCIGS > il codice di nuova istituzione “F504” e, nell’Elemento < ImportoCongCIGS >, l’importo posto a conguaglio.

L’Istituto precisa che le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi del 2015 antecedenti alla pubblicazione del presente messaggio dovranno essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai periodi di “luglio” o “agosto 2015”.

Nel caso dei trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10%.

Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.

E’ importante sottolineare che il ritardo nell’esposizione dei dati richiesti potrà comportare l’impossibilità per l’azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziate.

Fonte: Inps

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