25 Aprile 2024

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Congedo per cure per invalidi e trattamento economico di malattia

Il Ministero del Lavoro, partendo dalle disposizioni dettate dall’art. 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119, in attuazione del’art. 23 della legge 4 novembre 2010 n. 183 recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, risponde ad un’istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 7 del D. Lgs n. 119/2011 attinente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.

Nello specifico l’interpellante ha chiesto due cose:

  • se l’indennità economica, prevista dal 3 comma dell’art. 7 debba essere posta a carico del datore di lavoro o dell’Inps, in quanto calcolata secondo il regime economico dell’assenza per malattia;
  • se è possibile considerare, per la fruizione frazionata dei permessi previsti dal 1 comma dell’art. 7., le giornate di assenza un unico episodio morboso continuativo per la corretta determinazione dell’indennità corrispondente.

Il Ministero del Lavoro, in merito al secondo quesito ha dato parere favorevole al fine di considerare la fruizione dei permessi come un solo episodio morboso a carattere continuativo per la corretta determinazione dell’indennità dovuta, in quanto connesso sempre alla medesima infermità invalidante riconosciuta.
Riguardo al primo quesito, il Ministero del Lavoro, partendo dal senso letterale del disposto dell’art. 7 del D. Lgs. n. 119/2011, sostiene come i lavoratori mutilati ed invalidi civili , ad eccezione di quanto previsto dall’art 3 comma 42, L n. 537/1993 e successive modificazioni per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Tale periodo non rientra nel periodo di comporto e il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità calcolata secondo il regime economico delle assenze di malattia.

Sulla equiparazione alla condizione di malattia era intervenuta già la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., n. 3500/1984; Cass. civ., sez. lav., n. 827/1991) la quale aveva messo in evidenza come ci fosse un nesso di casualità tra l’assenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, tale da impedire temporaneamente la prestazione lavorativa per causa non imputabile al lavoratore e comunque subordinato all’accertamento determinante ad opera di un medico della struttura sanitaria pubblica, ritenendo che l’assenza per la fruizione del congedo medesimo fosse riconducibile all’ipotesi di malattia di cui all’art. 2110 c.c. con conseguente diritto al relativo trattamento economico.

Sulla base di queste considerazioni il Ministero del Lavoro, se da un lato conferma come ci sia un nesso tra il calcolo dell’indennità e il regime economico delle assenze di malattia, intrinseco alle modalità di calcolo, dall’altro lato mette in evidenza (come tra l’altro aveva già fatto con un interpello del 5 dicembre 2006) che l’indennità debba essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’INPS. A supporto di questa considerazione viene anche il disposto del 3 comma dell’art. 23 della L. n. 183/ 2010, secondo cui l’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ministero del Lavoro – Interpello n.10/2013 >>

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