L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 51/E del 24 aprile 2017, fornisce tutti i chiarimenti necessari riguardanti la comunicazione per la ricezione dei modelli 730-4.
Come noto, infatti, i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e, per tale motivo, devono comunicare la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (flusso telematico dei modelli 730-4).
Quanto sopra, ail fine di poter eseguire le operazioni di conguaglio.
E’ possibile effettuare la suddetta comunicazione tramite il quadro CT nella Certificazione Unica, se la si effettuata per la prima volta, e con il modello CSO nel caso in cui sia necessario comunicare variazioni. Si evidenzia che è possibile utilizzare il modello CSO, a partire dal 23 marzo 2017, anche per le comunicazioni iniziali.
Per quanto riguarda il termine di trasmissione, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 ha eliminato la precedente scadenza del 31 marzo. Di conseguenza, le comunicazioni inviate oltre detta data producono subito effetti e quindi anche a valere per i conguagli da effettuarsi nel 2017.
Fonte: Agenzia delle Entrate