Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 16 del 28 agosto 2017 con cui fornisce indicazioni in merito al calcolo del limite di ore di sospensione autorizzabili in caso di Cigs richiesta per crisi e riorganizzazione aziendale.
L’articolo 22 comma 4 del D.Lgs. n. 148 del 2015 dispone, infatti, che possano essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Nella stessa circolare, inoltre, l’Istituto precisa che l’applicazione della suddetta norma trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre.
Fonte: Ministero del Lavoro