Con il messaggio n. 4824 del 29 novembre 2016 l’Inps precisa che la nuova disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo) consente alle aziende di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente al mese di presentazione della richiesta stessa.
In tale modo, precisa l’Istituto, viene superata la previsione secondo cui anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.
L’Inps precisa, tuttavia, che nella fase di prima applicazione sarà possibile inviare un’unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Invece, occorrerà inoltrare istanze distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.
Di seguito l’esempio fornito dall’Istituto
Eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere richiesta in un’unica domanda. Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte, fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio.
Fonte: Inps