29 Marzo 2024

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Cigo: i primi chiarimenti dell’Inps sulla presentazione delle istanze

Con messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, l’Inps fornisce le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria della cassa integrazione guadagni ordinaria.

In seguito, a detta dell’Istituto, uscirà una circolare dettagliata riguardante i contenuti della nuova normativa di cui al Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016.

Per il momento, l’Inps si limita a riassumere le caratteristiche principali della riforma del procedimento di concessione :

• competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;

• l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;

• obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;

• facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.

Viene rimarcato il fatto che la cassa integrazione ordinaria resta un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria.

Importante novità, introdotta dalla riforma ai fini della concessione della cigo,  è la relazione tecnica relativa alle cause che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata, da inviare telematicamente all’Istituto.

Da tale relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato, deve essere provato che l’azienda continui comunque ad operare sul mercato.

Anche in caso di proroga occorrerà una nuova relazione dalla quale risultino le cause per le quali la stessa è richiesta.

L’Istituto ricorda che durante l’istruttoria può richiedere elementi/informazioni ritenuti a cui l’azienda dovrà dare riscontro tramite PEC o cassetto bidirezionale entro 15 giorni.

Nel messaggio in commento sono contenuti fac-simili di relazioni tecniche in base alle varie causali.

La nuova disciplina trova, in ogni caso, applicazione per le domande presentate dal 29 giugno in poi.

Fonte: Inps

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