Niente sanzioni in caso di non compilazione della parte Inail, e in caso di invio in ritardo delle certificazioni di redditi che non confluiscono nel 730, queste le due importanti precisazioni fornite oggi con un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo diverse sollecitazioni, quindi, l’Agenzia, confermando la scadenza del prossimo 9 marzo 2015 per la trasmissione telematica, non obbliga alla compilazione della parte Inail, compilazione che tante polemiche sull’utilità di questa informazione in sede di certificazione aveva destato; infatti molti operatori si chiedevano l’utilità di dover emettere una certificazione, ad esempio, a un tirocinante solo per indicare la pat Inail.
Ulteriore buona notizia è data dalla possibilità di inviare oltre il termine del 9 marzo senza applicazione di sanzioni le certificazioni che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili nel modello 730, come quelli di lavoro autonomo non occasionale. (redazione 7grammilavoro.com)