20 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Cassazione: rispetto del CCNL oltre il vincolo associativo

Cassazione: rispetto del CCNL oltre il vincolo associativo. La Corte di Cassazione è di recente intervenuta sul tema del rispetto, da parte di un’azienda che sceglie di uscire dalla propria associazione datoriale, del CCNL fino a quel momento applicato.

La tematica è stata affrontata, in particolare, nella sentenza n. 21537 del 20 agosto 2019 con la quale la Corte si è occupata del delicato rapporto esistente tra l’efficacia vincolante di un CCNL e l’appartenenza di un’azienda ad un’associazione datoriale firmataria del contratto collettivo stesso.

Nella sentenza si legge quanto segue:

“ove al contratto collettivo sia stata apposta […] una clausola di durata, la stessa […] vincola tutti i destinatari del contratto stesso sino alla scadenza del termine pattuito e nessuno di essi può sciogliersi da tale vincolo unilateralmente prima della scadenza”.

Corollario di quanto affermato dalla Corte è che la semplice rottura del vincolo associativo da parte di un’azienda non fa venire meno il rispetto da parte di quest’ultima del contratto collettivo fino a quel momento applicato.

Si tratta, tra l’altro, di un orientamento giurisprudenziale consolidato nel tempo che non riconosce al datore di lavoro la possibilità di recedere unilateralmente da un contratto collettivo, almeno fino alla naturale scadenza dello stesso. Tale possibilità è, infatti, riconosciuta soltanto alle parti stipulanti (associazioni datoriali e sindacali) e non al singolo datore.

È facoltà del datore di lavoro, sempre secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, recedere da un contratto collettivo postcorporativo a tempo indeterminato, attestato che un contratto collettivo non può vincolare per sempre le parti contraenti. La non previsione di una scadenza snatura, infatti, la funzione sociale della contrattazione collettiva che è quella di fotografare (ad intervalli di tempo più o meno regolari e non troppo dilati) la realtà socio-economica del Paese.

La facoltà di recesso, naturalmente, dovrà sempre essere esercitata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, in un’ottica di rispetto e tutela dei diritti dei lavoratori.

Al datore di lavoro, ed è questo l’ultimo importante principio ribadito dalla Corte, è riconosciuta sempre la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo non esistendo, di fatto, nel nostro ordinamento l’obbligo per le aziende di stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali (se così fosse si verificherebbe una lesione dell’autonomia negoziale!).

Ciò che rimane prioritario, in ogni caso, è l’applicazione di un contratto collettivo sino alla naturale scadenza dello stesso non essendo rinvenibile la facoltà di un recesso ante tempus, pur venendo meno il vincolo associativo.

Cassazione: rispetto del CCNL oltre il vincolo associativo

Fonte: Corte di Cassazione

In Primo Piano

Continua a leggere

La Cassazione decide sui casi di licenziamento

Decisa la reintegra di un dipendente licenziato uscito in permesso dal posto di lavoro e sorpreso al mercato con l'auto aziendale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34107 - 2023. Questione di fatto Operaio forestale addetto agli...

Bancari: firmato il rinnovo contrattuale

Con la sottoscrizione dei sindacati, Abi e Intesa San Paolo hanno firmato il nuovo accordo contrattuale per il rinnovo del Ccnl Bancari per circa 270 mila lavoratori in Italia. Le principali innovazioni riguardano l’aumento medio mensile di 435 euro per...

Contrattazione collettiva: in caso di contrasto tra più livelli occorre fare ricorso alla volontà delle parti

La Corte di Cassazione ha previsto che in caso di contrasto tra i diversi ambiti territoriali della contrattazione collettiva andrebbe valutata l’effettiva volontà delle parti sociali.