Con la sentenza 10526 del 03/05/2018, la Corte di Cassazione ha precisato che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica che, per il lavoratore impiegato con un regime di part-time verticale ciclico, l’anzianita contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati, posto che il lavoro a tempo parziale costituisce un modo particolare di esecuzione del rapporto di lavoro, caratterizzato dalla mera riduzione della durata normale del lavoro.
Fonte: Corte di Cassazione