Con l’ordinanza n. 8416/18, la Corte di Cassazione ha stabilito che spetta all’Inail dimostrare che chi lavora in ambiente nocivo non ha diritto alla malattia professionale.
Difatti, in presenza di una malattia multifattoriale tabellata o in caso di malattia multifattoriale non tabellata, ma di cui viene provata in giudizio la cancerogenicità del fattore professionale, l’esistenza di un nesso eziologico tra patologia contratta e luogo di lavoro può essere negato, con onere della prova a carico dell’Inail, solo quando può ritenersi con certezza che il morbo è l’effetto di un fattore estraneo all’attività lavorativa.