Con la sentenza n. 18286 del 25 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha sottolineato l’obbligatorietà di comunicazione, ex. art. 4 comma 9 della L. 223/1991, anche in caso di cessazione totale dell’attività e conseguentemente del licenziamento dell’intera forza lavoro.
La disposizione di legge sopra citata stabilisce che “[…] Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati con l’indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2 […]”.
La mancata comunicazione da parte del datore di lavoro comporterebbe, infatti, l’inefficacia di tutti i recessi datoriali.
Fonte: Cassazione