Con sentenza n. 3121 del 17 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, anche se la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o di giustificato motivo ex art. 1 della legge n. 604 del 1966, potendo rilevare qualsiasi motivo idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, il licenziamento deve comunque essere fondato su ragioni apprezzabili sul piano del diritto che escludano l’arbitrarietà del recesso, il quale deve ricollegarli ad interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento e dunque a ragioni obiettive ed effettive.
Nel caso di specie, è stato accertato che le ragioni del licenziamento, addotte formalmente nell’atto di recesso (riorganizzazione aziendale e riduzione del costo del personale), erano prive di reali consistenza e quindi non idonee ad integrare gli estremi della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente.
Fonte: Corte di Cassazione