La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10037 del 15 maggio 2015, ha affermato che anche nel caso in cui la condotta di di mobbing provenga da altro dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, questa circostanza non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, ove questo sia rimasto colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo.
Fonte: Corte di Cassazione