Cassazione: accordo di prossimità e mancato preavviso. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19660 del 2019 è intervenuta sull’utilizzo dello strumento del contratto di prossimità, utilizzato dalle aziende al fine di ridurre le conseguenze negative di una possibile crisi aziendale.
L’accordo di prossimità, come noto, è disciplinato dall’art. 8 del Decreto Legge n. 138/2011 (il Decreto è stato convertito nella Legge n. 148/2011) e può essere utilizzato dalle aziende per diversi scopi.
Con la sentenza n. 19660 del 2019 la Corte di Cassazione, nello specifico, ha sostenuto che è assolutamente legittimo per un’azienda stipulare un accordo di prossimità con la particolare finalità di contenere gli effetti negativi di crisi aziendale con riflessi negativi sui livelli occupazionali; è legittimo, nell’opinione della Corte, deliberare con contratto di prossimità la rinuncia al pagamento in favore dei lavoratori licenziati della indennità di mancato preavviso.
L’indennità di mancato preavviso, come evidenzia la Corte di Cassazione, è un’obbligazione di natura pecuniaria e proprio in quanto tale può essere negoziata e divenire, pertanto, oggetto di rinuncia.
Cassazione: accordo di prossimità e mancato preavviso.
Fonte: Corte di Cassazione