Sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2016, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto (15 aprile 2016) che disciplina i criteri di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, la Cigo è concessa dalla sede Inps territorialmente che, esaminando le domande, dovrà valutare la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa e, solo eventualmente, il contesto economico-produttivo in cui la stessa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
Non verranno invece prese in considerazione le circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è chiesta la Cigo.
E’ interessante notare come nel decreto in commento siano descritte nel dettaglio varie fattispecie che legittimano la fruizione della Cigo, come: eventi meteo, mancanza di commesse, fine cantiere e vari eventi dannosi, naturali e non, come incendi e alluvioni.
Si coglie l’occasione per ricordare che la Cigo può essere concessa nelle unità produttive, in cui è in atto una riduzione dell’orario di lavoro a seguito della stipula di un contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a 3 mesi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale