20 Aprile 2024

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Cassa integrazione in deroga: chiarimenti dell’INPS

Cassa integrazione in deroga: chiarimenti dell’INPS. Con la circolare n. 101 del 12 luglio 2019 l’INPS ha fornito chiarimenti per quanto riguarda la gestione della cassa integrazione guadagni in deroga.

L’istituto della cassa integrazione guadagni in deroga, come noto, è stata introdotta dall’art. 26-ter, comma 2, del decreto legge n. 4/2019 (convertito con modiche dalla legge n. 26/2019).

I trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, come noto, sono subordinati alla conclusione di specifici accordi che devono essere sottoscritti dalle parti e integrati da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma a favore dei lavoratori interessati. La Regione e la Provincia autonoma devono dare atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato

Nella circolare l’INPS, dopo aver fatto un riepilogo del quadro normativo, si occupa delle modalità attraverso le quali dovranno essere inviati i provvedimenti di concessione. L’invio dei provvedimenti di concessione dovrà avvenire esclusivamente tramite il sistema “SIP”.

L’Istituto predisporrà, sempre tramite il sistema “SIP”, delle schede di monitoraggio in cui saranno evidenziate, per ciascuna Regione, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in “SIP”, basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente utilizzando il parametro di € 9,00 come costo medio orario della prestazione, comprensivo di oneri, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione.

Per quanto riguarda le istruzioni contabili, invece, l’INPS nella circolare n. 101 del 12 luglio 2019 precisa che è necessario fare riferimento a quanto già previsto in materia dalla circolare n. 60 del 29 marzo 2018.

Cassa integrazione in deroga: chiarimenti dell’INPS.

Fonte: INPS

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