25 Aprile 2024

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Bonus Sud: pubblicata la circolare Inps

Bonus Sud: pubblicata la circolare Inps. Con la circolare n. 102 del 16 luglio 2019, l’Inps ha fornito istruzioni operative e contabili rispetto all’ Incentivo Occupazione Sviluppo Sud.

Cos’ è l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud?

Si ricorda brevemente che tale incentivo vede coinvolti giovani tra i 16 ed i 34 anni che risultino disoccupati e lavoratori con più di 34 anni privi d’impiego retribuito da sei mesi che vengono assunti con contratto a tempo indeterminato (anche trasformazione e apprendistato professionalizzante) con sede di lavoro ubicata in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Adempimenti del datore di lavoro per la fruizione dell’incentivo

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IOSS”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, non risulta validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per un massimo di 30 giorni. Durante tale periodo l’INPS consulterà quotidianamente la banca dati dell’ANPAL al fine di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019) – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Bonus Sud: pubblicata la circolare Inps.

Fonte: Inps

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