20 Aprile 2024

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Bonus Sud: la gestione previdenziale dell’incentivo

Bonus Sud: la gestione previdenziale dell’incentivo.

Il contesto normativo

Bonus Sud: la gestione previdenziale dell’incentivo. L’ANPAL con il decreto direttoriale n. 178 del 2019 ha disciplinato, per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019, l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”. Successivamente, con la conversione in legge del decreto n. 34 del 2019, l’applicazione dell’incentivo è stata estesa anche alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019.

L’INPS, a sua volta, è intervenuta sul tema con la circolare n. 102 del 2019, con la quale ha illustrato le modalità di gestione previdenziale dell’esonero contributivo.

Datori e lavoratori: quali requisiti?

L’accesso al beneficio è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori) che assumo soggetti in possesso di specifici requisiti.

L’applicazione del beneficio è, inoltre, circoscritta ad un determinato ambito territoriale (si tratta delle cosiddette regioni meno sviluppate o in fase di transizione) ed è soggetto ai limiti delle risorse finanziarie specificatamente stanziate per lo stesso [link interno].

L’ambito territoriale di ammissione dell’incentivo si identifica con il luogo nel quale viene svolta la prestazione lavorativa, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere o dalla sede legale del datore di lavoro. Qualora quest’ultimo abbia sede legale in una regione diversa da quelle ammesse alla fruizione del beneficio, è necessario che la struttura INPS competente (a fronte di una specifica richiesta da parte dello stesso datore di lavoro) inserisca nella caratteristiche contributive dell’azienda il codice di autorizzazione 0L avente il significato di Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

La validità del codice di autorizzazione, come specifica l’INPS nella circolare, ha inizio a partire dal mese di instaurazione del rapporto incentivato e termina nel mese di competenza gennaio 2021 (data ultima per la fruizione dell’incentivo).

I rapporti di lavoro incentivabili

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’incentivo sia le assunzioni che le trasformazioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) come pure i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo, inoltre, viene riconosciuto anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati mediante una cooperativa di lavoro.

Non rientrano, invece, nel campo di applicazione dell’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore come anche i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Non rileva ai fini della riconoscibilità dell’incentivo la tipologia contrattuale, essendo lo stesso applicabile sia ai rapporti di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale.

È utile sottolineare che l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto in favore dello stesso lavoratore, pertanto, dopo la prima concessione non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per assunzioni effettuate dallo stesso o  anche da altro datore di lavoro.

In cosa consiste l’incentivo: massimale e periodo di fruizione

Nella circolare l’INPS chiarisce che “l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo”.

Naturalmente in presenza di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Per la determinazione della contribuzione oggetto dello sgravio occorrerà, come specificato nella circolare, fare riferimento alle recenti istruzioni già fornite in materia di incentivi dall’istituto, da ultimo il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 relativo all’esonero strutturale all’occupazione dei giovani.

Per quanto concerne il periodo di fruizione dell’esonero contributivo, quest’ultimo al pari delle altre agevolazioni, può essere sospeso solamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità con conseguente differimento temporale del periodo di godimento del benefici contributivi. Anche in tale specifica ipotesi, però, l’incentivo dovrà essere fruito entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.

Bonus Sud: procedimento di ammissione alla fruizione dell’incentivo

 I datori di lavoro, al fine di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse, sono tenuti ad  inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo. La domanda dovrà essere presentata telematicamente mediante il modulo IOSS, reperibile sul sito internet dell’istituto all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Nella domande dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

L’INPS provvederà, una volta ricevuta la richiesta e secondo un ordine esclusivamente cronologico, a valutare l’accoglimento o meno della stessa.

La compilazione del flusso UniEmens

 Una volta ricevuta l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro dovranno prestare particolare attenzione all’esposizione dei dati nel flusso UniEmens di competenza luglio 2019.

L’esposizione dei dati all’interno del flusso individuale è diversa a seconda che il datore di lavoro fruisca dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis o meno.  In entrambi i casi dovranno essere correttamente valorizzati, per quei lavoratori per i quali spetta l’incentivo, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell’elemento <Contributo>, in particolare, deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Di seguito la modalità di valorizzazione dell’elemento <Incentivo> di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi> nel primo caso (rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis):

  • nell’elemento <TipoIncentivo>dovrà essere inserito il valore IOSS;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore>dovrà essere inserito il valore H00 (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo>dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2019. La valorizzazione di questo elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2019.

I dati esposti all’interno della denuncia individuale del singolo lavoratore saranno, poi, riportati nel DM2013 VIRTUALE. I datori di lavoro dovranno prestare attenzione, in questo primo caso, al codice L518  e al codice L519.

Per le modalità di valorizzazione dell’elemento <Incentivo> di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi> nel secondo caso ( non rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis), si può fare riferimento a quanto di seguito riportato:

  • nell’elemento <TipoIncentivo>dovrà essere inserito il valore ISOD; nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore H00 (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo>dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo al mese di competenza da gennaio a giugno 2019. Anche in questo caso la valorizzazione di questo elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2019.

Per quanto concerne i codici riportati all’interno del DM2013 VIRTUALE, i datori di lavoro dovranno fare riferimento ai codici L520 e L521.

Bonus Sud: la gestione previdenziale dell’incentivo.

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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