23 Aprile 2024

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Bonus Nascite 2017: ulteriori chiarimenti dell’Inps

Con la circolare n. 61 del 16 marzo del 2017, fornisce ulteriori chiarimenti riguardanti il c.d. ” Bonus Nascite “, pari ad 800 euro, introdotto dall’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Nello specifico, l’Istituto ricorda che il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria;
  • le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

Ancora, specifica l’Inps, il Bonus Nascite è concesso solo in caso di uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

Fonte: Inps

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