19 Aprile 2024

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Bonus Irpef: le modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge 23 Giugno 2014, n. 89)

Se nessuna novità sostanziale ha interessato i soggetti tenuti al riconoscimento del bonus irpef, che rimangono quelli individuati dal decreto, la legge di conversione ha apportato una rilevante modifica riguardante le modalità di recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta. Infatti, mentre il decreto legge prevedeva, per il recupero delle somme erogate a titolo di bonus, l’utilizzazione fino a capienza del monte ritenute di competenza del singolo periodo di paga, e per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per lo stesso periodo, l’attuale formulazione del comma 5 dell’articolo 1, prevede il recupero delle somme erogate ai lavoratori mediante l’istituto della compensazione. Al riguardo si ricorda che, con la risoluzione n. 48/E del 2014, è stato istituito il codice tributo “1655”, tramite il quale è consentito ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai lavoratori mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24.

Il credito eventualmente inutilizzato potrà, nei successivi versamenti effettuati, essere utilizzato in compensazione.

La circolare rammenta che, per rendere più agevole la compensazione, non trova applicazione il limite massimo compensabile (elevato da ultimo a 700.000 euro dal D.L. 35/2013).
Per la medesima motivazione, viene precisato che non trova applicazione neanche il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello di versamento F24, con risoluzione n. 48/E del 2014, è stato specificato che il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Invece, gli importi a debito compensati, potranno riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla stessa sezione “Erario” oppure alle sezioni “INPS”, “Regioni”, “IMU ed altri tributi locali” e “Altri enti previdenziali e assicurativi”.

La circolare n. 22/E fornisce, inoltre, le seguenti indicazioni in merito all’utilizzo del suddetto codice tributo:

  • per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito al lavoratore occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni.
    Ad esempio, nel caso in cui il sostituto di imposta paghi, il 10 luglio 2014, gli stipendi relativi al mese di giugno 2014, in corrispondenza del codice tributo “1655”, nel campo “mese di riferimento”, andrà inserito il valore 07 mentre nel campo “anno di riferimento” andrà inserito il valore 2014.
    Viceversa, qualora gli stipendi di giugno vengano pagati nel mese medesimo, in corrispondenza del codice tributo 1655, nel campo “mese di riferimento”, andrà inserito il valore 06 mentre nel campo “anno di riferimento” andrà comunque inserito il valore 2014;
  • il riferimento al mese e all’anno di pagamento del credito al lavoratore deve essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2015;
  • l’erogazione del credito effettuata nel 2015 entro considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2014;
  • se il sostituto d’imposta utilizza il medesimo modello F24 per recuperare importi relativi a crediti erogati ai lavoratori in mesi diversi occorre indicare in due righe distinte gli importi relativi a ciascun mese;
  • se il sostituto d’imposta in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e recupera il credito ad altri lavoratori, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza. Si precisa che, tale somma dovrà essere esposta nella colonna “importi a debito versati” ,nel caso in cui l’importo del bonus recuperato sia maggiore di quello erogato ai lavoratori;
  • se il sostituto d’imposta si trova a dover erogare il credito in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015, deve comunque utilizzare il codice tributo 1655 per l’utilizzo in compensazione dell’importo corrispondente al credito erogato o per il versamento corrispondente al credito recuperato. In questo caso andranno indicati come mese di riferimento “dicembre” e come anno di riferimento “2014”.

Ulteriori chiarimenti vengono forniti nella circolare limitatamente al recupero delle somme erogate da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. In particolare viene precisato che questi ultimi possono recuperare le somme erogate tramite scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti ovvero mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero, oppure il modello F24 enti pubblici, in caso di contestuale versamento.

Infine, come precisato dalla circolare, le norme in esame non stabiliscono criteri di priorità tra le due modalità di recupero sopra indicate; pertanto, dette modalità possono essere liberamente adottate, evitando, se possibile, l’insorgere di ipotesi di incapienza in relazione, ad esempio, all’effettuazione dei conguagli fiscali derivanti dalle dichiarazioni 730/2014.

Agenzia delle entrate – Circolare n. 22/E >>

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