L’Inps, con il messaggio n. 2946 del 29 aprile 2015, fornisce chiarimenti in merito alla stabilizzazione del credito d’imposta (c.d. bonus di 80 euro) di cui.
L’Istituto, nello specifico, ricorda che le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi dell’articolo 49 e 6 del T.U.I.R., (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.326/1997).
Per le tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e le modalità di calcolo del credito l’Istituto rinvia alla circolare n. 67/2014 con la precisazione che, per le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale, si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2015 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.
Viene confermato, inoltre, quanto precisato con la circolare n. 67/2014 relativamente alle prestazioni a sostegno del reddito escluse.
L’Istituto chiarisce anche che, in considerazione delle novità introdotte dal Jobs Act (legge n. 183/2014) e dal d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, ai fini del calcolo del bonus rileveranno le nuove prestazioni NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati). Riservandosi di fornire ulteriori indicazioni, l’inps anticipa che, ai fini del bonus fiscale, per tali prestazioni trovano applicazione le disposizioni già impartite per le indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI con la circolare n. 67/2014.
Fonte: Inps