28 Marzo 2024

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Autorizzazione per installazione impianti audiovisivi. Chiarimenti del Ministero

Autorizzazione per installazione impianti audiovisivi. Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 3/2019 ha fornito chiarimenti in merito alla “fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi”. Nel parere si chiede, in particolare, se il meccanismo del silenzio-assenso da parte dell’amministrazione competente, anche in considerazione delle disposizioni di cui alla Legge 241/1990, possa valere come accoglimento della domanda.

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti (cfr. art. 4, comma 1, Legge 300/1970) sono, come ribadito dallo stesso Ministero nel parere reso, volti “a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro”. La ratio della norma è, quindi, quella di mantenere in equilibrio, da un lato, l’interesse del datore di lavoro di voler controllare lo svolgimento della prestazione lavorativa e, dall’altro, il diritto dei lavoratori di svolgere la stessa con un certo grado di autonomia e riservatezza.

La norma, per come è formulata, subordina la possibilità di impiegare gli strumenti di controllo ad un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, in mancanza del quale, l’installazione è affidata all’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

La materia, visto il coinvolgimento di taluni aspetti delicati che hanno a che fare con la personale sfera di autonomia dei lavoratori, è stata più volte oggetto di interventi anche da parte del garante per la protezione dei dati personali. Lo stesso Ministero, intervenuto sul tema anche in passato, ha ribadito che deve sussistere “una stretta connessione teleologica” tra la richiesta di installazione e l’esigenza manifesta: deve, quindi, esserci un fondato e dimostrabile legame di scopo.

Conclusione

Vista la particolarità della materia e in considerazione di quanto sopra riportato, il Ministero del Lavoro ha stabilito che non è configurabile la fattispecie del silenzio-assenso e che, quindi, occorre “l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza”.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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