19 Aprile 2024

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Assegnazione vetture di servizio a dipendenti e collaboratori: un approfondimento

PREMESSA

Assegnazione vetture di servizio a dipendenti e collaboratori. Sempre più frequentemente aziende e professionisti ricorrono all’assegnazione a dipendenti e collaboratori di auto di proprietà aziendale per utilizzi, anche estranei all’attività lavorativa.

Il legislatore, e l’Agenzia delle Entrate nei suoi atti di prassi, hanno assicurato un regime fiscale agevolato per i lavoratori e le aziende che erogano questo tipo di compenso in natura.

La successiva analisi dell’istituto del fringe benefit nel settore automobilistico, si riferirà esclusivamente a quei veicoli che per la loro natura possono prestarsi ad un utilizzo anche estraneo all’attività lavorativa. Quindi, saranno esclusi mezzi e automezzi industriali, camion, autoarticolati e mezzi simili.

Ricordiamo che, la medesima disciplina prevista per il computo del fringe benefit automobilistico, è applicabile anche ad altri mezzi di locomozione come moto, motorini, scooter, caravan ecc.

TIPOLOGIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Il datore di lavoro, in base alle proprie valutazioni, potrà decidere di assegnare l’automobile in 3 diverse modalità, ognuna caratterizzata da un diverso trattamento fiscale.

Il datore di lavoro, intenzionato ad assegnare un’autovettura ad un lavoratore della propria organizzazione aziendale, potrà scegliere tra le seguenti modalità di assegnazione:

  • Assegnazione ad uso esclusivamente privato;
  • Assegnazione ad uso sia aziendale che privato (c.d. assegnazione ad uso promiscuo);
  • Assegnazione ad uso esclusivamente aziendale.

Il datore di lavoro, generalmente, assegna il benefit automobilistico al lavoratore mediante l’invio e la sottoscrizione di una lettera di conferimento del benefit.

La lettera di assegnazione del fringe benefit, a parere dello scrivente, dovrà contenere almeno: la tipologia di assegnazione dell’automobile (da individuarsi tra quelle sopra elencate), la decorrenza e il termine dell’assegnazione, gli estremi di riconoscimento dell’autoveicolo (ad esempio targa, numero di telaio, marca, modello, ecc.) ed eventuali cause di revoca unilaterale del benefit (cfr. Trib. Roma Sentenza del 14 dicembre 2008).

COME SI DETERMINA L’IMPORTO DEL FRINGE BENEFIT?

La determinazione del valore del fringe benefit automobilistico è di fondamentale importanza per la corretta gestione degli adempimenti del datore di lavoro. Infatti, come tutte le erogazioni connesse al rapporto di lavoro dipendente, l’erogazione deve essere registrata nel Libro Unico del Lavoro (LUL).

Il datore di lavoro inoltre, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà calcolare l’importo delle ritenute fiscali connesse al fringe benefit seguendo le regole di determinazione del valore sotto riportate.

Vista l’importanza dell’operazione di calcolo del valore del fringe benefit di un’auto concessa in benefit ad un dipendente, allo scopo d’individuare il corretto trattamento fiscale sarà necessario anzitutto distinguere tra le varie tipologie di assegnazione.

Nello specifico, in caso di assegnazione ad uso esclusivamente privato il legislatore non ha previsto un trattamento particolare rispetto alle altre erogazioni in natura, pertanto resta applicabile il criterio generale di determinazione del valore del fringe benefit in ragione del valore normale del bene. Il valore normale, non è altro che il prezzo che il datore di lavoro ha pagato per reperire sul mercato il bene assegnato in fringe al lavoratore.

Nel caso di assegnazione del bene ad uso esclusivamente aziendale, non essendoci un utilizzo del bene al di fuori del lavoro non vi sarà compenso in natura da sottoporre ad imposizione previdenziale e fiscale.

Nel caso di concessione in uso promiscuo di una vettura ad un dipendente, che rappresenta il caso più frequente e di maggior interesse ai fini del presente approfondimento, visto che il lavoratore potrà disporre del mezzo sia per fini lavorativi che per fini extra-lavorativi, per il calcolo del fringe benefit si assume una percorrenza convenzionale. Nello specifico, allo scopo di individuare il valore del fringe benefit, si assume il 30% dell’importo del costo chilometrico individuato annualmente dalle tabelle ACI moltiplicato per una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri.

Assegnazione vetture di servizio a dipendenti e collaboratori. Di seguito degli esempi di calcolo di un fringe benefit:

Esempio auto:

L’Azienda X assegna in uso promiscuo al dipendente Mario Rossi una Panda 1.2 a benzina

costo chilometrico secondo le tabelle ACI: 0,3855 €

percentuale applicabile: 30%

percorrenza convenzionale: 15 mila chilometri

calcolo fringe benefit annuale: costo chilometrico da tabelle ACI x percorrenza convenzionale x30%= 0,3855 x 15000 x30%= 1734,80 € annui.

Esempio moto:

L’Azienda X assegna in uso promiscuo al dipendente Mario Nero una BMW F800 GS

costo chilometrico secondo le tabelle ACI: 0,3500 €

percentuale applicabile: 30%

percorrenza convenzionale 15 mila chilometri

calcolo fringe benefit annuale: costo chilometrico da tabelle ACI x percorrenza convenzionale x 30%= 0,3500 x 15000 x 30%= 1575 € annui.

Qualora al lavoratore, sia addebitata o trattenuta una parte del canone dalla busta paga, questa andrà a ridurre proporzionalmente l’importo del fringe benefit come sopra determinato.

Infatti, la circolare n. 7E/ 2007 afferma che “laddove sia prevista la corresponsione da parte del dipendente di un prezzo o di un canone (con il metodo del versamento o della trattenuta) per il godimento del veicolo in uso promiscuo, il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra il valore forfetario determinato secondo il calcolo sopra descritto e quanto corrisposto dal lavoratore”.

Esempio auto con trattenuta in busta paga:

L’azienda X assegna in uso promiscuo a Mario Rossi una Panda 1.2 a benzina

L’azienda X trattiene dalla busta paga per l’assegnazione dell’auto in fringe benefit 400€ annuali.

In questo caso, il valore del fringe benefit è ottenuto sottraendo al valore convenzionale, come sopra determinato, l’importo che l’Azienda trattiene al lavoratore.

Quindi, il fringe benefit sarà pari a:  fringe benefit annuale – importo trattenuto al lavoratore, ovvero 1734,80 – 400= 1334,80 euro annuali.

Assegnazione vetture di servizio a dipendenti e collaboratori.

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

 

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