25 Aprile 2024

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Asdi: destinatari, misura ed invio della domanda

Con la circolare n. 47 del 3 marzo 2016, l’Inps fa il punto sul nuovo assegno di disoccupazione Asdi, fornendo chiarimenti sulla disciplina e le istruzioni operative per la richiesta dell’indennità.

Chi può chiedere l’Asdi?

Destinatari della nuova indennità Asdi sono coloro che abbiano usufruito della NASpI per l’intera durata della stessa entro il 31 dicembre 2015 e che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

  1.  presenza nel nucleo familiare di almeno un minore (che può anche non essere il figlio del richiedente) di anni 18;
  2.  età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.

Il perfezionamento dei requisiti per l’assegno sociale comporta l’impossibilità di percepire l’Asdi, così come aver ottenuto l’anticipazione della Naspi.

Requisiti

Per ottenere l’ Asdi i destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti, così come indicati dall’Inps:

  1.  lo stato di disoccupazione che viene autocertificato dal richiedente l’ Asdi al momento della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego, attraverso l’apposito service telematico;
  2.  possesso di un Isee con un valore pari od inferiore ad euro 5.000. E’ quindi necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (d’ora in poi D.S.U.). L’Istituto precisa che i nuclei familiari in cui siano presenti minori di 18 anni, il requisito va verificato con riferimento all’ISEE che si applica per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni;
  3.  fruizione dell’ Asdi per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
  4.  sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. L’Inps precisa che ai fini del soddisfacimento del requisito è basta aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della NASpI.

Decorrenza e durata dell’Asdi

L’Istituto precisa che l’ Asdi decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

Misura

L’ Asdi è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita ma non può superare l’ammontare massimo dell’assegno sociale (nel 2015 pari a 448,52).

In caso di figli a carico questo importo (448,52) è aumentato fino ad un massimo di 163,3 euro.

L’Istituto ritiene che l’ Asdi sia esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda per l’ Asdi può essere presentata attraverso uno dei seguenti canali telematici:

  1.  via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS) seguendo il percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Asdi.;
  2.  tramite patronato;
  3.  tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.

Decadenza

L’Inps precisa che I principali casi in cui si perde il diritto all’ Asdi sono i seguenti:

  1.  perdita dello stato di disoccupazione;
  2.  raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;
  3.  inizio di una attività lavorativa senza provvedere entro trenta giorni ad informarne l’Istituto, salvo che la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi;
  4.  acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità (si può però scegliere l’ Asdi al posto dei suddetti trattamenti).

Fonte: Inps

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