20 Aprile 2024

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Previdenza Complementare: un approfondimento

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE OGGI

PREMESSA

Previdenza Complementare: un approfondimento. Il sistema previdenziale italiano, a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, è fondato su 3 pilastri: previdenza obbligatoria pubblica (INPS, casse professionali di previdenza, ecc.), previdenza complementare collettiva e previdenza complementare individuale.

Le forme di previdenza d’interesse per il presente approfondimento sono le prime due, ovvero la previdenza obbligatoria pubblica e la previdenza complementare collettiva introdotta e gestita dalla contrattazione collettiva. La previdenza pubblica, gestita per i lavoratori dipendenti del settore privato in prevalenza dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), prevede l’obbligo di contribuzione in capo al lavoratore e al datore di lavoro. Lo scopo della previdenza pubblica è quella di creare una base pensionistica minima obbligatoria per tutti, tale da assicurare un trattamento previdenziale in caso di vecchiaia.

I predetti soggetti concorreranno, per quanto di loro competenza, al versamento di una contribuzione previdenziale (IVS) secondo le aliquote contributive fissate dall’INPS in base all’inquadramento settoriale attribuito all’azienda (ad esempio industria, commercio, artigianato ecc.).

LE TIPOLOGIE DI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL 1° GENNAIO 2007

A partire dal 1° gennaio 2007 i dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici, potranno scegliere liberamente e su base volontaria di devolvere parte o tutto il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) al fondo di previdenza complementare regolato dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o a forme pensionistiche individuali gestite da società finanziarie e assicurazioni.

Le forme pensionistiche complementari, a partire dal 1° gennaio 2007, si distinguono in forme pensionistiche collettive ed individuali.

Tra le forme pensionistiche collettive (fondi pensioni chiusi o negoziali), ai sensi del D.lgs. 252/2005, possiamo individuare:

  • Fondi pensione di natura negoziale istituiti da un contratto o accordo collettivo, anche di natura aziendale;
  • Fondi istituiti da regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
  • Fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate.

Al contrario, sono annoverati tra le forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti) la seguente tipologia di fondi:

  • Fondi pensione aperti che accettano adesioni individuali;
  • Contratti di assicurazione sulla vita.

ALCUNI ESEMPI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTRATTUALE

In questo paragrafo procederemo ad analizzare la previdenza complementare contrattuale prevista dai contratti collettivi maggiormente utilizzati in Italia: CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi e CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini.

Il CCNL dell’industria metalmeccanica, all’articolo 15, prevede la costituzione del fondo di previdenza complementare COMETA, un fondo contrattuale al quale possono accedere esclusivamente i lavoratori ai quali è applicato il CCNL metalmeccanica – Aziende industriali.

L’adesione al COMETA è volontaria, i lavoratori “a titolo di quota di iscrizione” dovranno versare “un importo di 5,16 euro a carico azienda e di 5,16 euro a carico lavoratore”. Il lavoratore potrà versare contribuzione al Cometa attraverso il versamento del “trattamento di fine rapporto maturato nell’anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti”, oltre al predetto versamento le “le aziende contribuiscono con un’aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali”.

Il CCNL Chimica – Aziende Industriali prevede la possibilità di per i lavoratori ai quali è applicato il predetto contratto collettivo di versare contribuzione al FONCHIM. Il lavoratore potrà procedere a versare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nelle seguenti entità:

  • 100% per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28 aprile 1993;
  • 33% per tutti gli altri lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2007 i lavoratori su base volontaria potranno elevare la contribuzione fino al 100%.

Il Contratto Collettivo prevede, a carico dell’impresa, l’obbligo di versare il 2,1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR per tutti i lavoratori iscritti al fondo di previdenza complementare FONCHIM o altri fondi contrattuali settoriali dell’area chimica.

Il CCNL Terziario – Confcommercio, prevede la possibilità per i lavoratori di aderire liberamente e su base volontaria al FON.TE, il fondo di previdenza complementare per i lavoratori ai quali è applicato il predetto CCNL.

Il lavoratore che decide di conferire il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) al fondo potrà farlo nelle seguenti entità:

  • Lavoratori di prima iscrizione dal 28/04/1993 è prevista l’integrale devoluzione del TFR al fondo;
  • Lavoratori di prima iscrizione precedente al 28/04/1993 possono scegliere di versare il 50% del TFR maturando ovvero il 100%.

A partire dal 1° gennaio 2011, “il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di euro 22,00 fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del t.f.r. per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR”.

Il CCNL Edilizia – Aziende Industriali ha individuato nel PREVEDI il fondo di previdenza integrativa per i lavoratori ai quali è applicato il suddetto contratto. I lavoratori sono iscritti al PREVEDI, attraverso un contributo versato dal datore di lavoro. I lavoratori possono richiedere una integrazione del contributo al prevedi attraverso la compilazione del “modulo di integrazione contributiva” e attivare un contributo a proprio carico pari all’1%.

Il lavoratore potrà inoltre decidere di conferire il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) al PREVEDI nelle seguenti percentuali:

  • Lavoratore che ha iniziato a lavorare entro il 28 aprile 1993, si potrà scegliere tra le seguenti percentuali di TFR da versare a Prevedi: 0% o 18% o 100%;
  • Lavoratore che ha iniziato a lavorare dopo il 28 aprile 1993, si potrà scegliere tra le seguenti percentuali di TFR da versare a Prevedi: 0% o 100%.

COME SI CONFERISCE AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il D.lgs. 252/2005 all’articolo 8 prevede che “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando”.

In linea generale, il lavoratore potrà scegliere di conferire il TFR al fondo di previdenza complementare secondo due modalità:

  • Modalità esplicita, entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore manifesta espressamente la volontà di conferire irrevocabilmente e integralmente il proprio TFR al fondo di previdenza complementare;
  • Modalità tacita, nei sei mesi previsti il lavoratore non esprime nessuna volontà nella destinazione del TFR, in questo caso il datore di lavoro dal mese successivo è obbligato a versare il TFR al fondo di previdenza complementare individuata dal CCNL applicato.

Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, dove fornire al lavoratore il modulo TFR2 da far compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore allo scopo di adempiere agli obblighi sopra previsti dal D.lgs. 252/2005.

FONDINPS

In aggiunta alle su indicate tipologie di fondi pensione è previsto, in via residuale, la costituzione presso il FONDINPS in cui sono confluite le quote di TFR dei lavoratori che entro sei mesi dall’assunzione non esprimono alcuna scelta in merito alla destinazione del TFR o non risultano iscrivibili al fondo di previdenza complementare individuato dal CCNL applicato.

Il FONDINPS, a differenza dei fondi contrattuali sopra individuati presenta una caratteristica di residualità, anche se mantiene le caratteristiche di volontarietà e libertà dell’adesione al fondo.

TRATTAMENTO FISCALE DEL TFR CONFERITO A PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Gli importi accantonati presso le forme di previdenza complementare, in linea generale, sono deducibili alle condizioni e nel limite di quanto previsto dall’articolo 10 del TUIR. Il limite della deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla previdenza complementare è fissato nella misura di 5.164,57 euro per anno d’imposta.

La deducibilità dall’imponibile fiscale è prevista anche nel caso in cui il lavoratore versi alla previdenza complementare nell’interesse di uno dei soggetti che sono considerati a carico del lavoratore che effettua materialmente i versamenti.

Previdenza Complementare: un approfondimento.

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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