L’ultima bozza del disegno di legge di stabilità, all’art.12 prevede una significativa revisione delle regole di determinazione del reddito da lavoro dipendente, in tema del così detto welfare aziendale. Di seguito forniamo alcune anticipazioni derivanti dalla lettura delle bozze del provvedimento, che come noto sta iniziando l’iter parlamentare per l’approvazione.
La revisione della norma cardine del welfare aziendale
Come noto la norma cardine del sistema di welfare azienda, risiede nella lettera f del comma 2 dell’art. 51. Come noto la lettera f regola l’utilizzazione delle opere o servizi di cui all’art. 100 del TUIR, cioè quelli volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
La novità introdotta sta nel fatto che viene inserita la condizione che le opere o servizi siano erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, lasciando immutato l’assetto attuale, facendo sempre riferimento a un’esenzione dalla formazione del reddito per l’utilizzazione di tali opere o servizi.
Somme erogate per finalità educative: introdotte le ludoteche e i centri estivi
Viene anche riscritta la lettera f-bis, che regola le borse di studio e le somme erogate per la frequenza di asili nido e colonie climatiche. Qui l’intervento appare molto interessante, in quanto il legislatore aggiorna dei concetti che erano rimasti legati a servizi non più esistenti (le colonie climatiche), e amplia anche il novero dei servizi educativi; con la nuova versione le somme possono essere erogate alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti:
- Per la fruizione servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
- Per la frequenza di ludoteche e di centri estivi o invernali;
- Per borse di studio;
Tutte le somme devono essere riconosciute per servizi erogati ai familiari del dipendenti indicati all’art. 12 del TUIR.
Con questa norma si supera la questione annosa sulle somme riconosciute dai datori di lavoro per i centri estivi, infatti la norma attuale esclude queste centri educativi, citando esclusivamente le anacronistiche colonie climatiche.
Assistenza a disabili o anziani: la novità della nuova lettera f-ter del comma 2
Una nuova ipotesi di erogazione di somme non concorrenti alla formazione del reddito viene inserita con la nuova lettera f-ter del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, con la quale vengono escluse dalla formazione del reddito le somme o le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, indicati all’art. 12 del TUIR.
Viene sostanzialmente introdotta la possibilità per il datore di lavoro di sostenere i dipendenti per l’assistenza dei familiari anziani o non autosufficienti, che potranno essere oltre che il coniuge e i figli, anche gli altri familiari indicati all’art. 433 del codice civile, come i fratelli, i genitori, etc.