Con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017, l’Inps fornisce chiarimenti in merito agli effetti della nuova disciplina sulle unioni civili in tema di assegno per il nucleo familiare (Anf).
I punti salienti della circolare in commento sono i seguenti:
1.1 Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale.
In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente – che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.
1.2 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa.
Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto – lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva – garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.
1.3 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione.
In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c..
2. Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari.
Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione civile, ai sensi dell’art. 1 commi 21-26 della legge n.76/2016, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro.
3. Reddito di riferimento in caso di convivenza.
Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art.1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell’art.1 della legge n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
Fonte: Inps