In relazione a quanto introdotto dall’art. 22, comma 4, del D.lgs. 148/2015, a partire dal 24 settembre 2017, sarà prevista un’importante limitazione all’utilizzo della Cigs. Difatti, le autorizzazioni all’uso della cassa, avanzate per riorganizzazione e crisi aziendale, verranno concesse entro e non oltre il tetto dell’80% delle ore lavorabili dall’unità produttiva interessata.
Nonostante il D.lgs. 148/2015 sia entrato in vigore il 24 settembre 2015, la suddetta limitazione, grazie alla previsione contenuta nell’art. 44 comma 3, è rimasta sospesa per 24 mesi. Dal 24 settembre, tuttavia, tale innovazione farà il suo ingresso nel quadro giuridico.
Infine, occorre precisare che fermo restando il divieto al ricorso della Cigs a zero ore per l’intera unità produttiva, risulta possibile la sospensione totale di singoli lavoratori.