19 Aprile 2024

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Agenzia delle entrate: conversione del premio di risultato in welfare aziendale

Premio di risultato e welfare aziendale: chiarimenti su momento rilevante e momento di percezione

Con la risposta all’interpello n. 212 del 27 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla conversione del premio di risultato in welfare aziendale.

In merito a ciò, si ricorda che la Legge di Stabilità del 2016 ha previsto una tassazione agevolata (consistente in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali del 10%, entro il limite di 3.000,00 euro) indirizzata ai premi di risultato di ammontare variabile corrisposti in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

In aggiunta a quanto appena sottolineato, la Legge di Stabilità 2017 ha garantito misure di favore nella fattispecie nella quale il premio di risultato venga erogato, in base alla volontà del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali o sotto forma di assegnazione di azioni.

Quale è il momento rilevante?

In merito all’individuazione del momento rilevante ai fini del rispetto del sopraindicato limite dei 3.000,00 euro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nell’ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileverà nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato”.

Quale è il momento di percezione?

In merito al momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, ovvero del rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni ai fini della loro non concorrenza al reddito, si è ribadito che “in base al principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore”.

Premio di risultato e welfare aziendale: chiarimenti su momento rilevante e momento di percezione

Fonte: Agenzia delle Entrate

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