L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018 ha risposto a un quesito posto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avente ad oggetto alcuni chiarimenti in merito all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
L’APE, come noto, consiste in un prestito corrisposto mensilmente e garantito dalla futura pensione di vecchiaia di chi lo richiede.
L’Inps, in sostanza, chiede all’Agenzia delle Entrate se, in qualità di sostituto d’imposta, “possa corrispondere il credito di imposta in favore di pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale e abbia l’obbligo di riconoscere il credito di imposta ai pensionati appartenenti alla c.d. no tax area”.
L’Agenzia delle Entrate, pur premettendo che non rientra nelle sue competenze l’individuazione dei soggetti destinatari dell’anticipo pensionistico, chiarisce che anche i soggetti residenti all’estero e quelli incapienti possono accedere all’APE volontaria in quanto “il credito d’imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza”; tale credito, sotto forma di rimborso, può essere riconosciuto anche dall’Inps.
Fonte: Agenzia delle Entrate