Con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 (ed il relativo comunicato stampa), l’Agenzia delle Entrate fornisce le informazioni utili sulle corrette modalità di presentazione delle domande, sul procedimento di autorizzazione e quello di liquidazione del tributo e sugli uffici competenti.
La circolare, inoltre, illustra i criteri da applicare per lo scomputo degli acconti e fa il punto sulle modalità di applicazione delle sanzioni e sull’istituto del ravvedimento operoso nei casi di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o infedele.
Nello specifico, i contribuenti possono richiedere l’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale tramite una domanda che va presentata insieme a una dichiarazione che riporti il numero di atti che si stima saranno emessi o ricevuti nel corso dell’anno.
La circolare chiarisce, inoltre, che le domande vanno consegnate all’ufficio territorialmente competente oppure inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La competenza territoriale è individuata in base al domicilio fiscale del contribuente. I contribuenti che vogliono rinunciare all’autorizzazione devono presentare una comunicazione, allegando una dichiarazione degli atti e documenti emessi nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno in corso fino al giorno della rinuncia.
Come stabilito dal Provvedimento del 14 novembre 2014, questa dichiarazione va presentata in via transitoria in forma cartacea fino al 31 dicembre 2015. A partire dall’1 gennaio 2016, invece, sarà possibile inviare rinunce e dichiarazioni direttamente online.
Fonte: Agenzia delle Entrate