L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 33 dell’11 ottobre ha fornito risposte in merito agli incentivi previsti per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero, secondo quanto previsto dall’art. 44 del Decreto Legge n. 78 del 2010.
Per poter accedere al suddetto beneficio è necessario, per espressa previsione di legge, essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
- aver svolto all’estero documentata attività di ricerca e docenza per almeno due anni continuativi presso enti pubblici o privati;
- svolgere attività di ricerca in Italia;
- acquistare la residenza fiscale in Italia.
L’interpello dell’Agenzia delle Entrate si concentra, nello specifico, sugli ultimi due requisiti evidenziandone, innanzitutto, la concatenazione in quanto stabilisce che “il rientro in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca deve necessariamente essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale”.
Perché una persona sia considerata fiscalmente residente in Italia è necessario fare riferimento a quanto riportato nell’art. 2 del TUIR, il quale considera come residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile.
Fonte: Agenzia delle Entrate