L’Inps, con circolare n. 168 del 9 ottobre 2015, informa che dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35. L’Accordo – che lega esclusivamente Italia e Turchia – sostituisce la Convenzione Europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare in vigore, per l’Italia, dal 12 aprile 1990.
Il testo dell’Accordo bilaterale ricalca le disposizioni della convenzione europea di sicurezza sociale, estendendo, però, il campo di applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, a prescindere dalla loro nazionalità. La Convenzione, infatti, si applicava solo ai cittadini degli Stati Contraenti.
L’Accordo, che si applica ai lavoratori dipendenti, autonomi, e agli iscritti alla “gestione separata”, non prevede disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della prosecuzione volontaria.
Con la circolare in commento l’Istituto fornisce le prime istruzioni operative in materia di determinazione della legislazione applicabile in caso di distacchi, di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, malattia e maternità.
Fonte: Inps