Con la circolare n. 3/2016 il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti interpretativi in merito alla nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, introdotta con il Decreto legislativo n. 81/2015. Nella medesima circolare sono contenute, inoltre, le indicazioni operative per il personale ispettivo del Ministero del lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, infatti, alle collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero – organizzazione), si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2015).
Il Ministero del Lavoro specifica al riguardo che “ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali”.
Premesso che le suddette condizioni, come precisa il Ministero, devono ricorrere congiuntamente, per prestazioni di lavoro esclusivamente personali si intendono quelle “svolte personalmente dal titolare del rapporto senza l’ausilio di altri soggetti”.
Le medesime prestazioni sono considerate continuative se si ripetono “in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”.
La norma in commento, come già anticipato, prevede che in presenza delle suddette condizioni di etero – organizzazione, ai rapporti di collaborazione vada applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
In relazione a quanto sopra, a parere del Ministero del Lavoro, “la formulazione utilizzata dal Legislatore, di per se generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato”.
Pertanto, il Legislatore ha “inteso far derivare le medesime conseguenze legate ad una riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto l’attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di un etero-organizzazione”.
L’applicazione della disciplina del rapporto subordinato “comporterà altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento […] i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali